1. Per il sostegno dello spettacolo dal vivo lo Stato provvede a:
a) garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato sul territorio nazionale dello spettacolo dal vivo, promuovendone e sostenendone la diffusione anche a livello europeo e attivando rapporti di collaborazione e di interscambio tra i Paesi europei al fine di raggiungere un'effettiva integrazione culturale;
b) promuovere il sostegno agli autori, agli artisti interpreti e a tutti gli operatori dello spettacolo dal vivo, tutelandone la libertà artistica espressiva e la proprietà intellettuale;
c) definire, tramite il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze, accordi di programma con la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo- Arcus Spa, per l'individuazione degli obiettivi e per l'utilizzo della quota parte degli investimenti che tale società deve destinare alle attività e alle strutture di spettacolo, nonché con le fondazioni bancarie, per interventi finanziari in favore del settore;
d) promuovere e sostenere festival e rassegne nazionali e internazionali allo
e) promuovere accordi per la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, in particolare con i Paesi membri dell'Unione europea e con i Paesi appartenenti alle aree geografiche culturali di maggiore destinazione e provenienza di flussi migratori, al fine di incentivare l'integrazione multietnica delle culture;
f) procedere all'istituzione dell'archivio nazionale per lo spettacolo dal vivo;
g) favorire lo sviluppo dello spettacolo dal vivo anche attraverso agevolazioni fiscali;
h) promuovere e sostenere corsi e concorsi di alta qualificazione professionale organizzati da soggetti pubblici e privati che operano con finalità no profit, rivolti alla formazione e alla selezione delle diverse figure professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo.